ATTO COSTITUTIVO

Approvato il 18 giugno 2009

 

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE REGIONALE F.I.T.A.-U.I.L.T.

 

 

L’anno Duemilanove, il giorno Diciotto, del mese di Giugno, alle ore 17.00 in Pordenone, viale Trento n. 3 sono presenti i signori:

- Presot Aldo, quale legale rappresentante della “FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI” (FITA) Comitato Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Sagrado (GO), viale De Gasperi n. 40/3, codice fiscale 91016360314;

- Fontanini Mauro, quale legale rappresentante della “UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO FRIULI VENEZIA GIULIA”, con sede legale in Gorizia, via Vittorio Veneto n. 166, codice fiscale 01010450318;

- Segatto Franco, quale legale rappresentante della “FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI”  (FITA) Comitato Provinciale della Provincia di Pordenone con sede legale in Pordenone, viale Trento n.3, codice fiscale 91043070936;

i quali

PREMESSO

- che la F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori), Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, e la U.I.L.T. (Unione Italiana Libero Teatro) Friuli Venezia Giulia, sono associazioni senza fini partitici e di lucro ed operano mediante iniziative finalizzate al teatro ed alla cultura popolare;

- che entrambe le Associazioni annoverano tra i loro iscritti gruppi teatrali che hanno sede in tutte e quattro le Province del Friuli Venezia Giulia, rappresentando tutto il territorio Regionale;

- che tra la F.I.T.A. e la U.I.L.T. esiste da tempo un costante e partecipato rapporto collaborativo che ha creato i presupposti per la creazione di un’associazione che rappresentasse il teatro non professionistico di tutto il Friuli Venezia Giulia;

convengono e stipulano quanto segue:

 

1) E’ costituita ai sensi dell’art. 36 e seguanti, del codice civile, l’associazione di promozione sociale, ex Legge 383/2000, denominata “ASSOCIAZIONE REGIONALE F.I.T.A.-U.I.L.T.” con sede in Pordenone, viale Trento 3 presso il Comitato Provinciale F.I.T.A. Pordenone. 

Essa ha durata illimitata.

 

2) L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e dei terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

L’associazione in particolare intende stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell’uomo attraverso la promozione della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo consentito.

L’Associazione intende attuare concretamente i propri fini sempre nel rispetto della normativa vigente e dello statuto attraverso le seguenti attività:

- la gestione di ogni forma di attività culturale, didattica e ricreativa legata al teatro e in particolare quello amatoriale;

- mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti nazionali e esteri, con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l’associazione è sorta;

- l’allestimento di spettacoli teatrali, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente;

- la promozione della pratica teatrale con l’organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche nell’ambito scolastico, per le diverse specializzazioni;

- gestire strutture e spazi di proprietà di altri enti pubblici e privati attraverso la stipula di apposite convenzioni e provvedere direttamente alla manutenzione straordinaria, alle migliorie e/o ampliamento di detti impianti al fine di promuovere ulteriormente la pratica teatrale. Per la realizzazione di tali interventi potrà chiedere contributi ad Enti Pubblici o sponsorizzazioni.

- curare la costituzione e l’incremento di biblioteche teatrali e database informativi;

- la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante la organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;

- la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, audio o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura teatrale;

- l’affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell’associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;

- la promozione, in conformità alle, esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale e l’organizzazione di iniziative a scopo benefico.

Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà collaborare con artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto.

L’Associazione per meglio raggiungere i suoi fini potrà affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano i suoi stessi obiettivi. 

L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

 

3) L’Associazione si ispira ai principi del rispetto della libertà e della dignità degli associati e della democraticità della struttura. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

 

4)  L’associazione sarà retta, oltre che dal presente atto costitutivo e dalle leggi nazionali e regionali in materia, anche dallo Statuto che, firmato dai predetti soci, si allega al presente atto sotto la lettera “a” quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

 

5)  Sono organi dell’associazione:

-  l’Assemblea dei Soci;

-  il Consiglio Direttivo;

-  il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’istituzione dei revisori dei conti è facoltativa.

6)  I comparenti eleggono quali membri del primo Consiglio Direttivo i signori: 

Presidente:             Presot Aldo, nato a Chions (PN) il 07.02.1947, residente a Chions (PN) in via Marconi n.24, codice fiscale PRS LDA 47B07 C640B;

Vicepresidente:      Fontanini Mauro, nato a Gorizia, il 21.05.1956 e ivi residente in via Vittorio Veneto n. 166, codice fiscale  FNTMRA56E21E098T;

Segretario:             Segatto Franco nato a Pordenone, il 19.10.1964, residente a Brugnera in via San Michele n. 45, codice fiscale SGT FNC 64R19 G888E. 

Tutti gli eletti dichiarano di accettare la carica.

 

7)  Visto quanto stabilito dallo statuto sociale, i comparenti dichiarano di non avvalersi per il momento del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

8)  Gli esercizi sociali e finanziari chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si concluderà il 31 (trentuno) dicembre 2009.

 

9) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell’associazione.

 

* * *

 

Pordenone, lì 18 Giugno 2009

STATUTO IN VIGORE

Approvato in data 25 novembre 2020

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

E’ costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti, del codice civile, e dell’art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS), l’associazione di promozione sociale, denominata “ASSOCIAZIONE REGIONALE F.I.T.A.-U.I.L.T. A.P.S.” con sede in via San Michele 45 a Brugnera (PN). L’eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto, fatta salva la comunicazione obbligatoria agli uffici competenti. Essa ha durata illimitata.

L’Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Articolo 2 - Scopo e oggetto

L’Associazione persegue il fine esclusivo della promozione di iniziative a favore della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell’art. 5 del CTS:

- lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative; 

- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, a titolo meramente esemplificativo, l’Associazione di propone di dare luogo alle seguenti attività:

- la gestione di ogni forma di attività culturale, didattica e ricreativa legata al teatro e in particolare quello amatoriale;

- mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti nazionali e esteri, con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l’associazione è sorta;

- l’allestimento di spettacoli teatrali, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente;

- la promozione della pratica teatrale con l’organizzazione di corsi e stages di aggiornamento, anche nell’ambito scolastico, per le diverse specializzazioni;

- gestire strutture e spazi di proprietà di altri enti pubblici e privati attraverso la stipula di apposite convenzioni e provvedere direttamente alla manutenzione straordinaria, alle migliorie e/o ampliamento di detti impianti al fine di promuovere ulteriormente la pratica teatrale. Per la realizzazione di tali interventi potrà chiedere contributi ad Enti Pubblici o sponsorizzazioni.

- curare la costituzione e l’incremento di biblioteche teatrali e database informativi;

- la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante la organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;

- la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, audio o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura teatrale;

- l’affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell’associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale;

- la promozione, in conformità alle, esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale e l’organizzazione di iniziative a scopo benefico.

Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà collaborare con artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto.

L’Associazione per meglio raggiungere i suoi fini potrà affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano i suoi stessi obiettivi. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 - Carattere

L’Associazione si ispira ai principi del rispetto della libertà e della dignità degli associati e della democraticità della struttura. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Articolo 4 - Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge in materia di APS. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione ne darà tempestiva comunicazione al RUNTS e provvederà ad integrare tale numero entro un anno.

Possono aderire all’associazione, tramite i relativi rappresentanti legali, oltre gli Enti/Associazioni artistiche APS, anche Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro regolarmente costituiti/e, iscritti alla F.I.T.A. ed alla U.I.L.T. ed aventi sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. nei limiti previsti del CTS e comunque il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, art. 35 comma 3 del CTS. 

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura, degli aderenti e tesserati delle associazioni ed enti, in relazione alla loro ammissione a soci e alla loro partecipazione alla vita associativa. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un proprio delegato. L’ammissione deve essere annotata nel libro degli associati. 

In caso di non accoglimento il Consiglio Direttivo non e tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

In tal caso, l’aspirante socio può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.

Art. 4B (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati, tramite i propri legali rappresentanti o delegati, hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee;

- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’istituzione, se iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa;

-           eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

-           essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

-           frequentare i locali dell’associazione;

-           partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

- conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;

- denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del CTS;

- recedere dall’associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente.

Gli associati hanno l’obbligo di:

-           rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

-           svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell’art. 36 del D.Lgs 117/2017;

-           versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea dell’Associazione.

Art. 4C (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per scioglimento, recesso o esclusione.

L’associato che, per il tramite dei propri rappresentanti, delegati o aderenti persone fisiche, contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. 

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

Il recesso può essere manifestato dal socio anche con il mancato pagamento delle quota associativa entro due mesi dalla fine dell’esercizio sociale.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. 

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 5 - Organi

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei soci;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente

- il Vice Presidente

- il Segretario

Qualora ne ricorreranno le condizioni stabilite dal CTS, l’Associazione potrà eleggere:

- l’Organo di Controllo, collegiale o monocratico

- il Revisore legale dei conti, collegiale o monocratico.

Articolo 6 - Assemblea dei Soci

L’Assemblea e composta da tutti gli aderenti all’associazione.

L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all’anno per deliberare sulle linee generali del programma di attività, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

L’Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei Soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La convocazione alle assemblee deve avvenire mediante affissione all’albo dell’associazione e comunicazione, anche via e-mail, ai soci con preavviso di almeno 7 giorni e contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo.

Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nell’Assemblea straordinaria, per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; mentre per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Art. 6B - Attribuzioni dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea in seduta ordinaria:

1)         determina le linee generali programmatiche dell’associazione;

2)         approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;

3)         nomina e revoca i componenti degli organi sociali;la maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati, art. 26 comma 2 del CTS;

4)         nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l’organo di controllo;

5)         nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

6)         delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

7)         delibera sull’esclusione degli associati;

8)         approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

9)         denuncia i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell’art. 29 del C.T.S.;

10)       fissa, su proposta del Consiglio direttivo o, in mancanza, del Presidente, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;

11)       approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente; 

12)       ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;

13)       si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione, fra cui i regolamenti interni;

14)       delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria:

1)         delibera le modifiche dello statuto;

2)         delibera sul trasferimento della sede dell’Associazione presso altro comune;

3)         delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall’art. 26 seguente;

4)         nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell’Associazione e rimangono depositate presso la sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 6C - Rappresentanza dei soci in Assemblea e svolgimento

Ciascun associato ha diritto ad un voto inoltre ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati se il numero degli soci è inferiore a 500 e più di 5 associati se il numero di soci non è inferiore a 500.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza dal Vice oppure da altra persona nominata dall’Assemblea, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Articolo 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai almeno 3 componenti eletti dall’assemblea e dura in carica tre anni.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. 

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

-           eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

-           formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

-           predisporre il Bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa, secondo quanto previsto dall’art. 13 del CTS; ricorrendone l’obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell’art. 14 del CTS;

-           predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

-           deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

-           deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

-           stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

-           curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

Tra l’altro, il Consiglio Direttivo:

-           può incaricare persone di comprovata esperienza nel campo artistico per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico;

-           emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’ordinamento dell’attività sociale da sottoporre alla ratifica dell’assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti individuandone i poteri.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e le deliberazioni vengono prese in conformità all’ordine del giorno proposto dal Presidente a maggioranza dei voti deliberativi.

La votazione sarà valida con la metà più uno dei voti a disposizione, in caso di parità prevale il voto del Presidente od in sua assenza del Vice Presidente.

L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve essere spedito, comunicato verbalmente, telefonicamente o tramite e-mail ai membri almeno sette giorni prima specificando l’ordine del giorno.

Sono compiti del Consiglio Direttivo eleggere il Presidente, il Vice Presidente, ed il Segretario, redigere i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e svolgere tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Direttivo è convocato in via straordinaria dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza del Direttivo stesso.

La carica viene ricoperta a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Articolo 8 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente è il legale rappresentante della “Associazione Regionale F.I.T.A. – U.I.L.T.- A.P.S.” ed è responsabile nei confronti dell’assemblea dei soci del funzionamento del Consiglio stesso.

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Può convocare l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo ogni volta che lo riterrà opportuno e comunque per problemi inerenti l’attività dell’Associazione.

Articolo 9 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

In caso di assenza e di impedimento del Presidente, lo sostituisce esercitandone tutte le sue funzioni.

Articolo 10 - Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. E’ compito del Segretario:

- provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli associati e di quello dei volontari;

- curare la corrispondenza;

- essere responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- predisporre gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione;

- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell’Associazione.

Art. 11 - Organo di Controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del CTS.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11B - Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del CTS, l’Assemblea deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; dagli avanzi netti di gestione, ed è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, art. 8 comma 1 del C.T.S., 

Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’associazione;

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale di versamento da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire all’associazione e quella annuale che tutti i soci dovranno versare entro sei mesi dall’inizio dell’esercizio sociale.

Art. 13 - Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio finanziario inizia il 1 di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell’anno successivo deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dal CTS, la relazione del Presidente, nonché determinare l’entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell’Associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente che devono, nel termine di 10 giorni, consentirne la visione.

All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

I bilanci approvati dall’Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell’associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione diretta presso la segreteria, art. 15 comma 3 del CTS, mediante richiesta al Segretario o al Presidente.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall’art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13B - Bilancio sociale e informativa sociale

L’Associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge così come previsto dall’art. 14 del CTS, deve:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Gli adempimenti richiesti dall’art. 14 del CTS sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 13C - Libri sociali

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 13D - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. 

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall’art. 18 del CTS.

I volontari devono risultare da apposito registro presso cui devono essere iscritti a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto indicato dall’art. 18 dello statuto, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività, come indicato dall’art. 36 del CTS, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 15 - Avanzi di gestione

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 16 - Modifiche Statuarie

Il presente Statuto potrà essere modificato con la maggioranza dei due terzi dei voti deliberativi dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 17 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 18 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un probiviro nominato dall’Assemblea che giudicherà pro bono et aequo senza formalità di procedura e il cui lodo sarà inappellabile.

Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell’Art. 1 di “APS” quale parte integrante della denominazione dell’Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all’iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e dal Codice Civile.

 

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 25 novembre 2020

 

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